La Corte di Cassazione torna ad esprimersi in merito al concorso di colpa del terzo trasportato a bordo di un veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza.
Nel caso di specie il ricorrente – terzo trasportato – riportava lesioni a seguito di un sinistro stradale. Chiedeva pertanto il risarcimento del danno al vettore ed alla sua compagnia assicurativa.
In primo e secondo grado i Giudici, riconoscendo il concorso di colpa ex art 1227 c.c., riducevano del 50% il risarcimento spettante al passeggero per aver contribuito alla determinazione del danno sofferto, accettando il trasporto sul mezzo condotto da soggetto in stato di intossicazione alcolica.
Il ricorrente adiva quindi la Corte di Legittimità deducendo la violazione degli artt. 1227 c.c. e 115 c.p.c.
Gli Ermellini, pur dichiarando improcedibile il ricorso, affrontavano la tematica di diritto ricordando in primis che la materia assicurativa è armonizzata a livello comunitario dalla Direttiva 2009/103/ CE. Quest’ultima, da un lato, impone agli stati membri il divieto di escludere dai benefici assicurativi i soggetti trasportati a bordo di veicoli condotti da persone in stato di ebbrezza e, dall’altro, fa salva l’autonomia sulla disciplina della responsabilità (anche) dei passeggeri “secondo la legislazione nazionale applicabile”.
Richiamavano altresì l’orientamento della Corte di Giustizia che, in un caso similare, ha affermato l’impossibilità di predisporre normative nazionali tese ad escludere ipso facto il risarcimento al trasportato leso, nonché l’importanza della valutazione del singolo caso, con giudizio sintetico a posteriori da rimettersi al Giudice di merito.
In conformità a quanto sopra, la Corte di Cassazione enunciava i seguenti principi di diritto:
- l’art. 1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d’un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente;
- Spetterà al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità) valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore.
I principi enunciati nell’ordinanza in commento, a livello processuale, impongono un onere probatorio arduo a carico dei soggetti chiamati a liquidare il risarcimento, ovverosia delle compagnie assicurative: ed infatti sarà onere di queste ultime, ferme le circostanze spaziali e temporali del fatto ed il tasso alcolemico del conducente, provare in casi analoghi anche la sussistenza della colpa del trasportato ferito quale fatto impeditivo /estintivo, o meglio “riduttivo”, della pretesa avanzata da quest’ultimo.
Avv. Caroline Adeola Adebajo – Associate presso Legalade STA A.R.L.