La Sentenza del febbraio 2025 n. 3572 fornisce un’ulteriore conferma del principio di presunzione di colpa paritaria (50/50) in caso di scontro tra veicoli fornendo però un ulteriore spunto sulla precedenza di fatto.
Il caso trae origine da un sinistro stradale, in cui un motocarro, si scontrava con un’autovettura Fiat. Il conducente del motocarro era deceduto nell’incidente, e i suoi eredi avevano convenuto in giudizio il conducente dell’auto e la sua compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni. Sia il Tribunale di Matera sia la Corte d’Appello di Potenza avevano rigettato la domanda, ritenendo esclusivamente responsabile il conducente deceduto per non aver rispettato il segnale di stop. Contro tale decisione gli eredi del defunto hanno proposto ricorso per Cassazione.
I ricorrenti lamentano, in un unico motivo, che la Corte di Appello di Potenza, nel confermare la sentenza del Tribunale, avrebbe violato l’art. 2054 cod. civ. e l’art. 141 del codice della strada, là dove ha escluso la responsabilità del veicolo di controparte, senza accertare se anch’egli si fosse attenuto alle regole del codice della strada.
Deducono che la corte di merito ha ritenuto esistente la responsabilità esclusiva del motocarro., sebbene (a loro dire) fosse stato accertato in causa che anche l’altro veicolo aveva tenuto una condotta non esente da responsabilità, dato che, approssimandosi all’incrocio già impegnato, non avrebbe né debitamente rallentato, né adeguatamente frenato, stante il cattivo funzionamento dell’impianto frenante.
La sentenza in commento, nel rigettare per inammissibilità il ricorso promosso dagli eredi, ha voluto chiarire e consolidare tre importanti principi di diritto:
- Partendo dal principio della presunzione di colpa reciproca, in base al quale, in caso di scontro tra veicoli, l’art. 2054, comma 2, c.c., impone che la responsabilità sia presunta in capo a entrambi i conducenti, a meno che uno di essi non dimostri di aver rispettato le regole del codice della strada e che l’incidente sia stato causato esclusivamente dall’altro; la Suprema Corte constata che la Corte d’Appello, nella sentenza impugnata, ha, invero, ricostruito la dinamica del sinistro sulla base delle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado, dalla quale è emerso che, nell’occorso, il veicolo di controparte stava viaggiando nel rispetto del limite di velocità e, avvistato il veicolo antagonista, aveva frenato e deviato a sinistra, tentando di evitare la collisione, mentre il conducente deceduto non aveva rispettato la precedenza imposta dal segnale di stop, “con plurime violazioni al codice della strada”.
- In secondo luogo, viene confermato il principio del Superamento della presunzione, che può avvenire solo con prova rigorosa dell’esclusiva responsabilità dell’altro conducente. Ma, anche in questo caso, la Corte d’Appello ha da un lato pronunciato conformemente agli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta“; dall’altro ha svolto motivate valutazioni sulla dinamica del sinistro, in relazione alle risultanze probatorie acquisite anche attraverso l’espletata consulenza tecnica d’ufficio.
- Infine, viene effettuata una doverosa precisazione in tema di precedenza di fatto e prudenza nella guida. La Cassazione ha ribadito che “l’esistenza di una precedenza cronologica (o di fatto) può essere utilmente invocata solo quando il conducente sfavorito si presenti sull’area di intersezione dell’altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza”.
In definitiva, la precedenza cronologica (o di fatto), per essere utilmente invocata, richiede che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovre di fortuna.
Con ciò si intende significare, conclude la Cassazione, che “il conducente sfavorito dalla precedenza può impegnare un incrocio solo dopo essersi accertato di non creare alcun rischio, per la circolazione in generale e per il conducente avente diritto di precedenza in particolare, nel rispetto degli obblighi di prudenza e diligenza su di lui incombenti al massimo grado; né una pretesa precedenza di fatto può essere invocata in maniera puramente strumentale, a giustificazione di condotte sconsiderate, ed allo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità in caso di scontro tra veicoli”.
di Avv. Veronica Bettoncelli – Associate presso Legalade STA A.R.L.
