L’esito del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 ha visto la vittoria del “No”. Questo risultato ha determinato la bocciatura definitiva della riforma dell’ordinamento giudiziario, impedendo l’entrata in vigore delle modifiche alla Costituzione approvate dal Parlamento nel 2025. Dal punto di vista del diritto costituzionale, il voto ha prodotto un effetto conservativo dell’attuale assetto della magistratura. Poiché, infatti, non è stato raggiunto il consenso popolare necessario per la conferma della legge costituzionale (ai sensi dell’art. 138 Cost.), il testo normativo è decaduto e non potrà produrre alcun effetto giuridico. Pertanto, l’esito referendario ha confermato il modello costituzionale, ribadendo il principio dell’unicità della magistratura e mantenendo inalterata l’architettura degli organi di garanzia e di autogoverno.
Il rigetto del quesito referendario ha bloccato i seguenti pilastri della proposta di riforma:
- Separazione delle carriere: non verrà attuata la distinzione netta tra la funzione giudicante e quella requirente, che prevedeva concorsi e percorsi separati per giudici e pubblici ministeri.
- Sdoppiamento del CSM: rimarrà un unico Consiglio Superiore della Magistratura. La riforma proponeva la creazione di due distinti organi di autogoverno: uno per i magistrati giudicanti e uno per i requirenti.
- Sorteggio dei membri del CSM: è stata respinta l’introduzione del sorteggio (anche solo parziale) per la nomina dei componenti del Consiglio, misura pensata per contrastare il cosiddetto “correntismo”.
- Alta Corte Disciplinare: non verrà istituito il nuovo tribunale disciplinare esterno al CSM che avrebbe dovuto giudicare gli illeciti dei magistrati.
Dunque, l’assetto degli uffici giudiziari e le regole di funzionamento della magistratura restano quelli previsti dalla Costituzione del 1948 e, per introdurre modifiche simili in futuro, il legislatore dovrà avviare un nuovo procedimento di revisione costituzionale ex art. 138, con le relative doppie deliberazioni parlamentari. Probabilmente il quesito referendario era di carattere squisitamente tecnico e per questo è stato possibile che altre ragioni, soprattutto quelle politiche, ne abbiamo influenzato il risultato.
In altri precedenti referendum si è proposto la modifica del testo costituzionale e solo due l’hanno di fatto modificato: il referendum costituzionale del 7 ottobre 2001 per la riforma del Titolo V per ampliare le competenze di quello del 2020 gli italiani furono invece chiamati a confermare il taglio del numero dei parlamentari. Il tema è stato particolarmente sentito e l’alta affluenza al voto lo ha dimostrato.
Proviamo a sintetizzare i due punti di vista.
I fautori del Sì vedevano la riforma, come piena attuazione dell’articolo 111 della Costituzione, che sancisce il principio del giusto processo secondo il quale ogni cittadino ha diritto a essere giudicato da un giudice terzo e imparziale. Si sarebbe ridisegnato il rapporto tra autorità e libertà in senso maggiormente equo per il cittadino. Inoltre, condividere formazione, carriera e quindi, scopo, porterebbe ad una cooperazione» nell’accertamento dei fatti per punire i colpevoli e assolvere gli innocenti, mentre è auspicabile una concezione «dialettica» della giustizia penale secondo la quale convivono scopi diversi e per la quale il giudice debba accertare i fatti, senza farsi carico dell’interesse pubblico a scoprire i reati e punire i colpevoli, attribuito al solo pubblico ministero. Quindi, solo la parità delle parti avrebbe garantito i diritti di tutti.
Secondo questo orientamento, infatti, nel giusto processo accusa e difesa devono confrontarsi in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. Solo così la verità nasce dal confronto e non dall’autorità. Separare le carriere avrebbe significato dare piena attuazione ai principi costituzionali del processo accusatorio e restituire ai cittadini la certezza di un giudizio fondato solo sulle prove e garantito da un giudice distante allo stesso modo da chi accusa e da chi difende. Secondo, quindi, i sostenitori del Sì la riforma avrebbe modernizzato la giustizia ed avrebbe consentito di uscire definitivamente dal sistema inquisitorio, tipico di una concezione autoritaria dello Stato. Gli stessi, inoltre, hanno preso in esame la VII disposizione transitoria della nostra Costituzione che aveva già stabilito l’incompatibilità dell’ordinamento giudiziario ancora in vigore, emanato nel 1941 dal ministro fascista Dino Grandi.
I fautori del Sì auspicavano un cambiamento radicale nell’organizzazione della magistratura per garantirne una maggiore imparzialità e ciò sarebbe stato realizzato anche dall’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare, ovvero un organo esterno e indipendente per giudicare gli illeciti dei magistrati, sottraendo questo potere allo stesso CSM.
I sostenitori del No, risultati vincitori, temevano invece che la riforma avesse potuto minare l’indipendenza della magistratura e l’efficacia delle indagini ed in particolare, il timore che separare i pubblici ministeri dai giudici potesse spingere i primi sotto l’influenza o il controllo del potere politico/esecutivo. Inoltre, paventavano il rischio di indebolire la direzione della polizia giudiziaria da parte dei PM, rendendo più difficili le indagini sul potere politico. Oltre a ciò, una delle argomentazioni maggiormente sentita, è stata quella della difesa della Costituzione, conservando l’attuale assetto costituzionale che vede la magistratura come un ordine unico, autonomo e indipendente.
Secondo i sostenitori del No, infine, la riforma non avrebbe portato in alcun modo a superare i problemi legati alla giustizia, in particolare non avrebbe velocizzato i processi.
Con la bocciatura della riforma, i cittadini hanno scelto la via della prudenza, confermando l’attuale assetto costituzionale. L’esito referendario non segna però la fine del dibattito, bensì l’inizio di una nuova fase in cui il confronto dovrà necessariamente tornare nelle sedi parlamentari, lontano dalla polarizzazione della campagna elettorale.
di Avv. Alessandra Iacopini – Associate presso Legalade STA A.R.L.