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30 Luglio, 2025

Auto Antagonista responsabile? Il terzo trasportato può promuovere l’azione ex art. 141 CdA

Commento alla Sentenza della Cass. Civ. Sez. III n. 15109 del 06 giugno 2025

Con la Sentenza n. 15109 del 06.06.2025 la Cassazione Civile (Sez. III), conferma il principio, ormai consolidato, in base al quale la nozione di “caso fortuito” prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 CdA, riguarda esclusivamente l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, confermando dunque che risulta irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità propria della norma è proprio quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro erroneamente indentificando il caso fortuito.

La Sentenza conferma che la semplice evocazione della responsabilità del conducente del veicolo antagonista non preclude al terzo trasportato di valersi dell’azione ex art. 141 CdA, non valendo ad integrare il caso fortuito cui la norma fa riferimento ed essendo, pertanto, perfettamente compatibile con il meccanismo di favore sotteso alla stessa, in forza del quale l’accertamento delle responsabilità è rimesso all’eventuale causa di rivalsa svolta dalla compagnia assicuratrice del veicolo su cui il trasportato si trovava.

Invero, le Sezioni Unite della Cassazione avevano già chiarito tale aspetto nella Sent. n. 35318/2022 stabilendo che “è la stessa disposizione del 1 comma dell’art. 141 CdA- letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene – che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore“. Secondo le Sezioni unite, dunque, “il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli“.

Tuttavia, la Cassazione si è trovata a dover tornare in argomento a seguito della domanda di risarcimento presentata al Giudice di Pace di Napoli dai genitori di un minore nei confronti della Compagnia Assicurativa del veicolo sul quale il minore si trovava trasportato, in seguito all’incidente provocato da un altro veicolo, il quale, procedendo in retromarcia, aveva urtato la parte anteriore del veicolo a bordo del quale viaggiava il minore. Chiedevano quindi il risarcimento in applicazione dell’art. 141 CdA. Il giudice di primo grado non si pronunciava nel merito e la pronuncia veniva appellata dai genitori del minore innanzi al Tribunale di Napoli, il quale, in qualità di Giudice d’Appello, pronunciandosi nel merito, rigettò la domanda degli appellanti, per avere essi stessi prospettato l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo cd. antagonista, idonea ad integrare il caso fortuito che escludeva l’applicabilità dell’invocato art. 141 CdA.

La Sentenza del 06.06.2025, accogliendo il ricorso presentato dai genitori del minore e cassando la sentenza impugnata, conferma che il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dall’accertamento relativo alla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, che tuttalpiù, accertata la responsabilità del veicolo danneggiante, sarà legittimata ad agire in rivalsa contro la Compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante ai sensi del IV comma dello stesso art. 141 CdA.

In conclusione, si conferma la ratio sottesa al disposto dell’art. 141 CdA che mira a garantire la tutela del terzo trasportato che subisce danni a carico del vettore, a prescindere dall’accertamento della responsabilità del sinistro.

 

di Avv. Veronica Bettoncelli – Associate presso Legalade STA A.R.L.