In caso di sinistro stradale che veda coinvolto un solo veicolo con a bordo terzi trasportati, questi a seguito di lesioni patite riconducibili all’evento potranno agire in giudizio per il risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti del responsabile civile e della propria compagnia assicurativa, invocando l’azione diretta prevista dall’art.144 del Cod. delle Assicurazioni, con #prova liberatoria a carico del vettore. È quanto statuito e ribadito dalla recentissima pronuncia emessa dai Giudici della Corte di cassazione n. 1044/2024 i quali, richiamando un proprio precedente a Sezioni Unite (sent. n. 35318/2022), aggiungono e chiariscono l’aspetto dell’onere probante che, ai sensi dell’art.2054 1° co.cc, è in capo al vettore. Questi, infatti, dovrà provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” per essere esente da responsabilità.
Il caso: A bordo di un motociclo, Tizio, nella qualità di terzo trasportato, restava coinvolto in un sinistro stradale occorso con il solo mezzo in cui viaggiava. A seguito dell’evento riportava lesioni avanzate nei confronti del proprietario del mezzo e della di lui compagnia assicurativa ex art. 141 CdA.
In primo grado e in sede di appello la propria domanda risarcitoria veniva rigettata. Il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione, denunciando con un primo motivo la falsa applicazione dell’art.141 del Cod delle Ass. e lamentando, con un secondo motivo, l’inversione dell’onere probante posto nei primi due gradi di giudizio in capo al medesimo, nella qualità di terzo trasporto.
Gli Ermellini nella pronuncia in commento n.1044/ 2024 in relazione al primo motivo di ricorso confermano la pronuncia impugnata (richiamando il precedente a sezioni unite sent. n. 35318/2022). Invero, fanno chiarezza tra azione diretta del terzo trasportato, onere della prova e caso fortuito. La Suprema corte spiega come l’art. 141 CdA non può essere invocato laddove, come nella fattispecie de quo, si verifichi un evento dannoso che veda coinvolto un solo mezzo, essendo imprescindibile per l’applicazione della norma lo scontro tra due o più veicoli. Troverà, invero, applicazione l’art. 144 del CdA che in combinato disposto con l’art. 2054, primo comma c.c., che considera l’onere probatorio gravante sul trasportato analogo a quello previsto all’art. 141 c. ass., spettando al vettore che voglia andare esente da responsabilità provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“, ipotesi sostanzialmente analoga all’esimente del caso fortuito.
Conclusioni: Gli Ermellini, reputato fondato il secondo motivo, accolgono il ricorso e cassano la sentenza con rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato, per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
di Maria Stella Pagnotta – Avvocato presso Legalade