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18 Novembre, 2024

Compensatio lucri cum damno e il danno differenziale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza del 31 ottobre 2023, n. 30293

In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall’assicuratore sociale devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee – vale a dire distinguendo, all’interno dell’indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall’importo complessivamente liquidato per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento civilistico – bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi pertanto sottrarre dall’ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo.

L’istituto della compensatio lucri cum damno trae spunto dalla natura prettamente risarcitoria della responsabilità civile, la quale assume nel nostro ordinamento una funzione essenzialmente reintegratoria, essendo diretta a ripristinare la situazione patrimoniale che il danneggiato vantava prima del verificarsi dell’evento dannoso: ciò, in particolare, esclude la possibilità che il danneggiato possa trovarsi, a seguito del risarcimento, in una situazione economicamente migliore di quella in cui si trovava prima dell’evento di danno, conseguendo altrimenti un ingiustificato arricchimento.

In tale ottica, osservano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia che ha risolto il contrasto giurisprudenziale (v. sentenza n. 12566 del 2018): “il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato”. Pertanto, le poste attive che si presentano nel patrimonio del danneggiato (c.d. beneficio collaterale) successivamente al fatto illecito devono essere compensate con quelle negative e quindi decurtate dal quantum risarcitorio.

I Giudici di legittimità hanno evidenziato come il pagamento dell’indennità assicurativa realizzi il medesimo fine del risarcimento del danno e trasferisca automaticamente all’assicuratore i diritti contro il terzo danneggiante. Infatti, nel caso di sinistro a danno del danneggiato assicurato, quest’ultimo è titolare di due diritti – al risarcimento e all’indennizzo assicurativo- aventi fonti e, quindi, titoli diversi (l’illecito e il contratto di assicurazione) ma orientati ad un identico fine: la reintegrazione del patrimonio del danneggiato.

Alla luce di un tanto, in tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall’assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l’indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.

Ciò posto, riguardo all’indennizzo corrisposto dall’assicuratore sociale Inail in caso di infortunio, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile e cioè il c.d. danno differenziale è quello di sottrarre l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici, ovvero in forza del criterio per poste identiche e non per poste omogenee.

Non da ultimo si evidenzia come l’applicazione pratica della compensatio lucri cum damno determini ancora molte discussioni in ambito giuridico e assicurativo, in quanto la possibilità che diversi tipi di risarcimento coesistano e si sovrappongano nell’ambito del medesimo evento è molto verosimile.

 

di Monica Paciolla – Associate presso Legalade