Le sentenze gemelle della Cassazione n. 2526 e n. 2528 del 5 febbraio 2026 intervengono su un tema molto frequente nella pratica: gli incidenti stradali causati da animali. Si tratta di decisioni importanti perché mettono ordine in una materia che, negli ultimi anni, aveva conosciuto interpretazioni non sempre coerenti, soprattutto sul piano della prova.
La Corte parte da un principio ormai consolidato: i danni provocati dalla fauna selvatica sono risarcibili ai sensi dell’art. 2052 c.c., con responsabilità della Regione. Questa responsabilità non si fonda sulla colpa, ma su un criterio oggettivo: l’ente risponde per il solo fatto di avere la gestione della fauna selvatica sul territorio.
Il vero punto centrale delle due decisioni riguarda però il modo in cui deve essere provato il sinistro. In passato si era diffusa l’idea di un “concorso di presunzioni” tra la responsabilità dell’animale e quella del conducente, con la conseguenza che, in mancanza di una chiara ricostruzione della dinamica, si tendeva a riconoscere un risarcimento parziale. La Cassazione chiarisce definitivamente che questo schema non è corretto, perché l’art. 2052 c.c. non contiene alcuna presunzione di colpa, ma soltanto un criterio di responsabilità oggettiva.
Di conseguenza, chi chiede il risarcimento deve dimostrare in modo concreto come si è verificato l’incidente, quale comportamento ha tenuto l’animale, come ha reagito il conducente e quale sia stato il nesso causale tra questi elementi. Non basta provare che c’è stato un impatto tra veicolo e animale: è necessario ricostruire l’intera dinamica del sinistro in modo chiaro e convincente.
Solo sulla base di questa prova il giudice potrà stabilire se la responsabilità sia esclusivamente dell’animale, esclusivamente del conducente oppure se vi sia un concorso di cause. Se invece la dinamica non risulta adeguatamente dimostrata, la domanda deve essere respinta integralmente, senza possibilità di risarcimenti automatici o percentuali standard.
Nel caso deciso con la sentenza n. 2526/2026, ad esempio, la richiesta di risarcimento è stata rigettata perché non era stata fornita una prova sufficiente della dinamica del sinistro e, anzi, dalle risultanze processuali emergeva una condotta imprudente del conducente. La sentenza n. 2528/2026, relativa a un incidente mortale tra un motociclo e un cane, si colloca nello stesso quadro sistematico, confermando la natura oggettiva della responsabilità e la necessità di una precisa ricostruzione causale.
In termini pratici, queste decisioni rafforzano un messaggio molto chiaro: nelle cause per sinistri con animali, la prova dei fatti diventa decisiva. Fotografie, testimonianze, rilievi e verbali raccolti subito dopo l’incidente possono fare la differenza tra un risarcimento e il rigetto della domanda.
La Cassazione segna così un passaggio importante, spostando l’attenzione dalle presunzioni astratte alla prova concreta della dinamica del sinistro. Una svolta che incide direttamente sulla strategia processuale e rende ancora più essenziale l’assistenza legale sin dalle prime fasi dopo l’incidente.
di Avv. Camilla Lazzaroni – Associate presso Legalade STA A.R.L.