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13 Febbraio, 2024

Il comportamento colposo del pedone e la presunzione di colpa del conducente.

Cassazione civile, sez. III ordinanza del 13 luglio 2023, n. 20140.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza del 13 luglio 2023 n. 20140, è tornata a pronunciarsi in materia di circolazione stradale in particolare in relazione al comportamento colposo del pedone ed alla presunzione di colpa del conducente statuendo, in forza di un principio giurisprudenziale consolidato, che in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa, quando risulti provato che non vi era da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento.

Il caso vedeva coinvolti due genitori che agivano in giudizio, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul loro figlio minore, nei confronti della compagnia assicurativa che garantiva per la RCA il veicolo investitore, al fine di conseguire il risarcimento del danno per le lesioni fisiche subite dal piccolo.

A sostegno della loro domanda dedussero che il bambino, accompagnato dalla nonna, aveva effettuato l’attraversamento della sede stradale. Successivamente, aveva effettuato l’attraversamento per tornare indietro e, giunto all’altezza degli stalli di sosta esistenti, era stato colpito dalla vettura, riportando lesioni. Costituitasi in giudizio, la compagnia assicurativa contestava la responsabilità dell’assicurato, replicando che l’attraversamento era stato improvviso, imprevedibile ed inevitabile e deduceva una culpa in vigilando della nonna.

Sul punto, come è noto, la formulazione dell’art. 2054 del c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente che è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo. Tale presunzione, tuttavia, non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto, qualora risulti che quest’ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o comunque in contrasto con l’art. 190 C.d.S., trattandosi di una presunzione relativa che ammette la prova contraria.

Il giudizio giungeva al vaglio della Corte di legittimità che, nel rigettare integralmente la domanda di risarcimento promossa dai genitori, osservava come, sulla base degli elementi di prova acquisiti, era stato accertato che:

  1. l′attraversamento del bambino, di appena due anni, era risultato improvviso ed imprevedibile, in quanto sbucato dietro la sagoma di un′auto in sosta sulla destra della carreggiata che impediva la visibilità al conducente dell′auto che sopraggiungeva;
  2. lo scontro era stato inevitabile in quanto l’auto già si trovava davanti al punto di entrata nella carreggiata e porgeva, alla corsa del bambino, il proprio lato anteriore destro.

In definitiva, la Suprema Corte, nel riprendere un consolidato principio giurisprudenziale, ha altresì enunciato un quid pluris secondo il quale “l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l′affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l′investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall′art. 2054, comma I, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l′anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto”.

Di Monica Paciolla – Associate presso Legalade