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09 Luglio, 2026

Invalidità permanente quale conseguenza di sinistro stradale e acquisto nuova casa

Cassazione civile sez. III, 23-03-2026, n. 6947

La Cassazione con l’ordinanza n. 6947 del 23 marzo 2026 ha stabilito che il danneggiato che a seguito di un incidente stradale riporta una grave disabilità ed è costretto ad acquistare una nuova abitazione idonea alle proprie esigenze, ha diritto al risarcimento anche delle spese sostenute per trasferirsi nel nuovo immobile. Detta liquidazione dovrà avvenire in via equitativa, tenendo conto anche degli eventuali frutti e proventi della precedente abitazione.

Il fatto: il conducente di un autobus in servizio pubblico arresta il veicolo al di fuori dello spazio prescritto per la fermata e una passeggera dopo essere scesa dal mezzo attraversa la strada passando posteriormente all’autobus, venendo investita da un veicolo proveniente dalla direzione opposta. La passeggera a seguito del sinistro riportava lesioni tali da renderla disabile.

Il tema di rilievo portato innanzi alla Cassazione riguarda la risarcibilità del danno per l’acquisto di una nuova abitazione a seguito dell’inadeguatezza della precedente a causa delle lesioni riportate. Sul riconoscimento di detto diritto la giurisprudenza si è già espressa, riconoscendo risarcibile il danno emergente per l’abbattimento delle barriere architettoniche e gli adattamenti dell’abitazione ai presidi sanitari (Corte di Cass. 31 maggio 2003 n. 8827). L’ordinanza in analisi riconosce anche il diritto al risarcimento del danno per l’acquisto di una nuova abitazione nel caso in cui non sia possibile l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’abitazione ove vive al momento de sinistro.

Tuttavia, il risarcimento non può coincidere automaticamente con l’intero prezzo del nuovo immobile dovendosi applicare il principio di indifferenza, evitando che il risarcimento determini un ingiustificato arricchimento del danneggiato. Bisogna quindi considerare i proventi e i frutti che il danneggiato potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente abitazione. Inoltre, il danno patrimoniale relativo al cambio dell’abitazione non può essere liquidato nel suo esatto ammontare non potendosi stabilire con esattezza quanta parte del costo sostenuto per l’acquisto del nuovo immobile sia conseguenza dell’infortunio.

Stante l’impossibilità di determinare con precisione matematica quale quota del costo del nuovo immobile sia effettivamente riconducibile al sinistro, la liquidazione dovrà essere effettuata in via equitativa.

di Avv. Diletta Restani  – Associate presso Legalade STA A.R.L.