Il caso: B.R. restava coinvolta, in qualità di terza trasportata, in un sinistro stradale nel quale riportava lesioni tali da richiedere un lungo ricovero, un periodo di riabilitazione e un danno permanente del 27 %.
Ne scaturiva una causa per il risarcimento del danno, nella quale la donna chiedeva il risarcimento dei danni genericamente intesi.
Tanto il Tribunale che la Corte d’Appello hanno negato sia il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese mediche future, peraltro stimate dal CTU, sia il danno da perdita di capacità lavorativa generica, con l’argomento che la richiesta di risarcimento era generica e che quelle voci di danno non erano state specificate.
B.R. ricorreva in Cassazione sostenendo che la formula generica è in realtà onnicomprensiva e che la specificazione è stata fatta successivamente. Inoltre il CTU è stato incaricato, tra le altre, proprio dell’accertamento del danno patrimoniale.
La Corte di Cassazione ritenendo fondato il motivo di ricorso della ricorrente stabiliva che:
“E’ principio di diritto che “in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta” (Cass. 20643/ 2016; Cass. 17879/ 2011; Cass. 22514/ 2014), né integra mutamento della domanda la successiva specificazione del tipo di danno (Cass. 26505/ 2009), ed anche ove la domanda di risarcimento anziché essere omnicomprensiva, contenga l’indicazione di specifiche voci di danno, quella specificazione deve intendersi come mera esemplificazione (15523/ 2019).
E’ pacifico che la ricorrente aveva richiesto il risarcimento di tutti i danni derivanti dal fatto illecito, e non aveva dunque onere di specificare la natura singola e distinta di ciascuno di essi”.
di Diletta Restani – Associate presso Legalade S.T.A. a.r.l.