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17 Settembre, 2025

Limiti al diritto di accesso dell’assicurato

Cassazione, Ordinanza n. 12605 del 12.05.2025

Con l’ordinanza n. 12605 del 12 maggio 2025, la Corte di cassazione, Sez. III civile, è intervenuta per la prima volta sul tema del diritto di accesso agli atti dell’assicurato nella circolazione stradale, delimitando i limiti dei doveri delle Compagnie assicurative.

In particolare, la Corte ha definito il perimetro applicativo degli artt. 146 cod. ass. e 2 D.M. n. 191/2008, precisando che, in tal caso, il diritto di accesso va limitato a tutti gli atti già in possesso della compagnia, ritenuti dalla stessa necessari e sufficienti al fine di offrire ovvero di denegare il risarcimento, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici e/o ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi.

La vicenda trae origine dalla pretesa di un danneggiato, formulata in occasione di una richiesta di accesso agli atti, per ottenere dalla compagnia assicurativa del responsabile civile l’esecuzione di una perizia su un altro veicolo coinvolto nel sinistro, al fine di confermare la propria ricostruzione della dinamica del sinistro.

A seguito di giudizio instaurato dinnanzi al Giudice di Pace di Taranto, la Compagnia veniva condannata a consegnare al danneggiato tutta la documentazione relativa all’istruttoria del sinistro stradale. Sentenza poi confermata in secondo grado, giungendo addirittura ad imporre alla Compagnia di eseguire ulteriori attività istruttorie non espletate in precedenza.

Di fatto, il diritto di accesso veniva trasformato nel diverso diritto di pretendere lo svolgimento di eventuali ulteriori attività istruttorie, ritenute necessarie dal danneggiato.

La Compagnia con ricorso in Cassazione eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 146 CDA e 2 del D.M. n. 191/2008.

Il Collegio ai fini della decisione, ha previamente delineato i caratteri distintivi del diritto di accesso nell’ambito della procedura di indennizzo diretto verso la compagnia del danneggiato (art. 9 DPR 254/2006), rispetto a quelli dell’azione ordinaria di risarcimento verso la compagnia del responsabile (artt. 2 dm 191/2008 e 146 d. lgs 209/2005).

Solo nel primo caso sussistono ampi obblighi di assistenza da parte dell’assicurazione. In quest’ipotesi, infatti, l’impresa assume nei confronti del danneggiato una funzione assimilabile a quella di un “consulente di parte”.

La Suprema Corte partendo dal raffronto tra le norme che disciplinano il regime generale e il disposto di cui all’art. 9, D.P.R. 254/2006, che invece riguarda il regime di indennizzo diretto, è giunta a formulare il seguente principio di diritto: “Il diritto di accesso di cui agli artt. 146 cod. ass. e 2 d.m. 191/2008 va limitato a tutti gli atti – che la Compagnia di assicurazione abbia già esperito ed abbia ritenuto necessari e sufficienti esperire al fine di offrire ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l’indennizzo – e che dunque siano già in possesso dell’assicurazione e già contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la Compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi”.

 

di Avv. Benedetta Piatanesi – Associate presso Legalade STA A.R.L.