Il caso: il passeggero di un motociclo subiva gravi lesioni a seguito di un sinistro causato dalla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. Lo scooter, oltre a non essere coperto da assicurazione, non era omologato per il trasporto di due persone.
Il danneggiato e i suoi familiari convenivano in giudizio sia il conducente che la compagnia assicurativa chiedendo il risarcimento dei danni. In primo grado, il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto il diritto al risarcimento, ma con una decurtazione del 50% per concorso di colpa del passeggero, sul presupposto che quest’ultimo sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il mezzo non era omologato per due persone. La Corte d’Appello aveva confermato tale decisione. Il passeggero e i suoi familiari hanno impugnato la sentenza d’Appello sollevando, tra i motivi di ricorso, la mancanza del nesso causale tra presenza del passeggero e l’incidente.
La Corte di Cassazione, con recentissima sentenza del 6 febbraio 2025 n. 2970, ha accolto il ricorso precisando che: “anche ammesso che il trasportato sapesse del limite di utilizzo del motoveicolo, ossia del fatto che non poteva salirci sopra, ciò lo costituisce in colpa, ma non dice alcunché sul fatto che egli abbia causalmente contribuito al proprio danno”.
Sul punto la Corte si era già espressa in un caso analogo con sentenza n. 8366/2010 affermando che “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell’altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull’evento dannoso”
Ne consegue che il mero fatto di essere salito a bordo di un motociclo non omologato per il trasporto di passeggeri, non è di per sé anche causa della caduta e, pur costituendo condotta colpevole, tuttavia non è, di per sé, causa del danno.
Il Giudice di prime cure ha dunque erroneamente ritenuto che la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente dovesse sicuramente imputarsi anche alla presenza del trasportato su un mezzo non idoneo, che ne avrebbe compromesso la stabilità impedendo un efficace controllo.
La Corte rileva infine che: “il fatto che il danneggiato abbia violato una norma di condotta, ed anche il fatto che si sia esposto al rischio, non è di per sé prova del fatto che il rischio si è poi concretizzato a causa di tale condotta, ben potendo essere invece attribuito interamente al conducente, e ben potendo in tal caso la colpa del danneggiato non avere avuto alcuna influenza causale.”
Pertanto, la violazione della norma sulla circolazione stradale non è sufficiente da sola ad integrare una corresponsabilità del trasportato nel sinistro, ma è necessario che la relativa condotta abbia esplicato un’incidenza causale sull’evento dannoso.
di Avv. Valentina Conti – Associate presso Legalade STA A.R.L.