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22 Maggio, 2025

Surroga delle compagnie assicurative e responsabilità dei gestori della strada Ex Art. 2051 c.c

Cassazione civile sez. III, 14/01/2025 ordinanza n.882

Il caso – A seguito di un sinistro mortale, avvenuto lungo un tratto autostradale, la compagnia assicurativa dei responsabili agiva in Giudizio, in proprio ed in surroga ex art. 1916 cc., contro il gestore stradale, al fine di ottenere il pagamento della metà dell’importo versato ai danneggiati.

In I e II grado, la domanda della compagnia assicurativa veniva accolta con condanna del gestore autostradale al pagamento di € 150.000,00: le perizie svolte avevano, infatti, evidenziato che l’assenza di una barriera protettiva laterale aveva aggravato il moto della vettura, uscita dalla carreggiata, e così concorso a determinarne l’esito mortale; riconoscevano, perciò, un concorso paritetico del custode ex art. 2051 c.c. nella causazione dell’evento.

Il gestore autostradale ricorreva in Cassazione deducendo, tra gli altri motivi, l’assenza di obblighi specifici imposti dai DD.MM. 18.2.1992, n.223 e 21.6.2004, n. 2367 (obblighi gravanti solo strade di nuova costruzione o sottoposte a significative opere di adeguamento e rifacimento, mai espletate sul tratto interessato dall’incidente), nonché la violazione /falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. per omesso esame del fatto integrativo del caso fortuito, ravvisabile nella condotta del mezzo responsabile di aver tamponato l’auto, in seguito, fuoriuscita dalla carreggiata.

Gli Ermellini, pur dichiarando inammissibile il ricorso anche sotto profili procedurali, affrontavano la tematica di diritto sottesa sostenendo, rispetto al primo motivo che:

“…la colpa del gestore autostradale può consistere sia nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole di comune prudenza (colpa generica)…Pertanto, la circostanza che per una determinata strada il D.M. n. 223 del 1992 non imponesse in astratto l’adozione di misure di sicurezza, non esimeva la ricorrente dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi dell’articolo 14 Cod. strada, se quel tratto di autostrada potesse costituire un rischio per la sicurezza degli utenti”.

Quanto al secondo motivo, la Cassazione precisava come la condotta del responsabile del tamponamento non fosse sufficiente ad eliminare la  concorsuale responsabilità del gestore  “quale custode del tratto autostradale in argomento, posto che l’assenza di barriere guard-rail si è sicuramente inserita nella catena causale che ha provocato il ribaltamento dell’auto nel pendio erboso ed ha contribuito ad aggravare le conseguenze dell’incidente, sì da aver concorso pariteticamente (nella misura del 50%) a determinare l’evento“.

Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha rafforzato il principio per cui l’obbligo di vigilanza – controllo, presente a maggior ragione in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., scaturisce non solo da specifiche prescrizioni normative ma dal generale dovere del neminem laedere; dovere che anche i gestori della strada sono chiamati, in via generale, ad applicare tramite la valutazione concreta dei rischi e l’adozione di misure di sicurezza.

 

di Avv. Caroline Adeola Adebajo – Associate presso Legalade STA A.R.L.