Nelle sentenze in commento, il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande attoree ritenendo non meritevole di tutela giurisdizionale la condotta del danneggiato che abbia posto in circolazione un mezzo privo di copertura assicurativa obbligatoria.
Ciò in ragione del fatto che la messa in circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa costituisce un comportamento rilevante non solo dal punto di vista puramente ‘amministrativo’, connesso alla violazione dell’art. 193 del Codice della Strada e dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private, ma altresì quale condotta antigiuridica rilevante ex artt. 1227 e 2056 c.c. idonea ad escludere il diritto al risarcimento.
E infatti, l’art. 122 C.d.A. addossa l’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile non al proprietario, ma a “chiunque” metta in circolazione un veicolo a motore senza guida di rotaie.
Pertanto, l’eventuale “affidamento” del conducente sul fatto che il proprietario abbia stipulato una assicurazione della r.c.a. è irrilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità verso i terzi danneggiati e verso l’impresa designata, dal momento che è preciso dovere di chi circola accertarsi dell’esistenza della copertura assicurativa (Cassazione civile sez. VI, 17/12/2021).
Sul punto, merita menzione, in primis, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 448/2021 del 05.01.2021, in cui si afferma che l’aver posto in circolazione un veicolo che, a causa della sua scopertura ai sensi dell’art. 193 C.d.S. e art. 122 Cod. Strada non poteva circolare, costituisce un comportamento illecito ed illegittimo così grave da essere immeritevole di tutela da parte dell’ordinamento, ritenendo, altresì, “paradossale consentire un soggetto di adire un giudice per chiedere la tutela ai sensi di una legge, l’attuale Decreto legislativo n. 205/2005, che si è volontariamente violata”.
E ancora, nella più recente sentenza del Tribunale di Napoli del 03.05.2022, n. 4342/2022, emessa nel procedimento 13149/2020 R.G., patrocinato dallo Studio Legalade S.T.A., si ribadisce l’esclusione del diritto al risarcimento del danneggiato privo di copertura assicurativa affermando “ L’ordinamento non può riconoscere tutela alla perdita e cioè alla conseguenza patrimoniale e non patrimoniale negativa provocata da una altrui condotta quando sia lesiva di interessi non meritevoli di tutela e cioè quando il soggetto leso ponga in essere comportamenti non approvati e non tutelati dall’ordinamento, e questo anche nei casi in cui la condotta altrui risulti non iure, e quindi in contrasto con regole giuridiche di comportamento”.
Alla luce dei principi sopra esposti, lo Stato, data la sua funzione, non può accordare alcun risarcimento laddove il danneggiato si sia volontariamente posto in una situazione contra legem, perché la lesione subita non potrebbe qualificarsi ingiusta avendo egli concorso a causare il danno subito, ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c..
Gli orientamenti sopra enunciati, tuttavia, paiono porsi in aperto contrasto con la ratio normativa di massima tutela del danneggiato che, in base alla direttiva 2009/103, permea l’intera normativa codicistica, come, peraltro, ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1179/2022, relativa, però, ad all’ipotesi di trasportato danneggiato a bordo di un motociclo sprovvisto di polizza assicurativa.
Considerato che, secondo le stime più recenti dell’ANIA, i mezzi che viaggiano senza copertura assicurativa rappresentano in Italia il 5,9% del totale circolante, determinando una perdita di circa 280 milioni l’anno per le casse dello Stato, è di palmare evidenza l’impatto che detto orientamento potrebbe avere per l’intera collettività in termini di risparmio.
di Avv. Linda Albertini – Associate presso Legalade STA A.R.L.