L’ordinanza in commento segna un passaggio di rilievo nel contenzioso assicurativo: nella RCA, le clausole di esclusione di garanzia o rivalsa formulate in modo generico e standardizzato non bastano più.
Il caso – L’assicurato, titolare di patente di categoria B conseguita da meno di un anno, si poneva alla guida di una vettura avente potenza superiore a quella consentita dall’art. 117 comma 2 Cds.
Il sinistro, tragicamente mortale, determinava l’obbligo per l’assicurazione di risarcire i congiunti della vittima.
La compagnia assicuratrice decideva quindi di agire in rivalsa, nei confronti del proprio assicurato, chiedendo la refusione della somma versata, pari ad € 500.000: ciò sul presupposto che il contratto assicurativo escludesse la copertura nel caso di sinistri causati da persone «non abilitate alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore», nel quale rientrava la condotta del neopatentato.
Sia il Tribunale che la Corte D’Appello di Torino accoglievano la domanda.
La Corte di Cassazione – ha tuttavia cassato la sentenza d’appello, rigettando integralmente la rivalsa assicurativa.
Secondo gli Ermellini è netta la distinzione, anche sul piano sanzionatorio, tra guida senza patente e violazione delle limitazioni per i neopatentati.
Il conducente, nel caso di specie, pur violando una prescrizione limitativa imposta ratione temporis al neopatentato era in possesso di una patente di categoria “B” del tutto corrispondente al tipo di veicolo condotto sicché non poteva essere considerato «non abilitato alla guida» e quindi escluso dalla garanzia secondo la polizza sottoscritta.
È altresì noto il filone giurisprudenziale consolidato, secondo cui è mancante l’abilitazione alla guida esclusivamente nei casi di: assenza originaria o sopravvenuta della patente o guida di un veicolo di tipo diverso da quello per il quale la patente è stata rilasciata. Circostanze non sussistenti nella fattispecie.
Inoltre, essendo ambigua, la clausola andava necessariamente “… interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell’art. 1370 c.c.».
La pronuncia si segnala per il forte messaggio al mercato assicurativo: pur restando intatto il meccanismo di rivalsa ed il principio di inopponibilità al terzo danneggiato di clausole contrattuali, ciò che viene limitato è il recupero interno nei confronti dell’assicurato quando la clausola che esclude la garanzia non sia idonea a coprire la specifica condotta censurata e sia, al contrario, redatta in modo generico e standardizzato; al punto da essere interpretata, in sede processuale, in senso sfavorevole per l’autore.
L’ordinanza n. 13834/2026 rappresenta, in conclusione, un monito contro la standardizzazione delle clausole di polizza e verso una prassi rivendicativa più selettiva: la rivalsa assicurativa, per essere efficace, deve poggiare su un titolo chiaro, specifico e resistente che passa, in primis, attraverso la corretta redazione del contratto assicurativo.
di Avv. Caroline Adeola Adebajo – Associate presso Legalade STA A.R.L.
