Il presente contributo analizza l’ammissibilità dell’azione di rivalsa prevista dall’art 141, IV comma del Codice delle Assicurazioni, nei confronti dell’Impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della strada da parte della Compagnia Assicurativa del vettore, per quanto riguarda le somme corrisposte al terzo trasportato, laddove a cagionare il sinistro stradale sia stato un veicolo non identificato o non assicurato.
Come noto, con specifico riferimento alle somme corrisposte ai terzi trasportati danneggiati in occasione di un incidente stradale, il punto di partenza della disciplina relativa all’azione di surroga, è rappresentato dall’art. 141, IV comma, del Codice delle Assicurazioni Private, secondo il quale secondo il quale “L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150”.
Trattasi di una particolare ipotesi dell’azione di surrogazione legale ex art. 1203 c.c. che, secondo la giurisprudenza unanime, implica una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio del danneggiato, fino alla concorrenza della somma corrisposta; ciò si verifica nel momento in cui l’assicuratore dà notizia dell’avvenuto pagamento, al terzo responsabile, esprimendo al contempo la volontà di avvalersi della citata norma (cfr. Cass. 11457/2007).
Caso peculiare è rappresentato dall’ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da un mezzo non identificato. In detta circostanza, interviene l’art. 283 del D.Lgs. n. 205/2009 che, tra le ipotesi in cui il Fondo Garanzia Vittime della Strada e, per esso l’Impresa designata ai sensi del provvedimento IVASS n. 32 del 19 maggio 2015, è chiamata a risarcire i danni, prevede, alla lettera A) della citata disposizione, il caso in cui il veicolo sia stato cagionato da un veicolo o natante non identificato, prevedendo l’obbligo risarcitorio del Fondo per i soli danni alla persona e, laddove questi siano gravi, anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di Euro 500,00 e in ogni caso per la parte eccedente tale ammontare. Alla lettera B) è invece disciplinata l’ipotesi in cui a determinare l’incidente sia stato un mezzo privo di copertura assicurativa obbligatoria.
Sull’esperibilità dell’azione di rivalsa ex art. 141, VI comma, Cod. Ass. nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada da parte delle Imprese di assicurazione che abbiano risarcito i propri terzi trasportati danneggiati, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14255/2020, ove è stato affermato che “L’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’art. 141, 1° co. C.d.A., il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 C.d.A.; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti previsti dall’art. 283, commi 2° e 4° C.d.A.”
Detto principio di diritto deve considerarsi estensibile ad ogni fattispecie prevista dall’art. 283 del Codice delle Assicurazioni, ivi compresa quella di cui alla lettera A) ovverosia per l’ipotesi di sinistro cagionato da un veicolo o natante non identificato.
Anche più di recente, i Giudici di Legittimità con l’ordinanza del 7 febbraio 2025, n. 3118, hanno ribadito l’orientamento espresso nel 2020, sopra menzionato, ricordando come non sussistano motivi per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’art. 141 d.lgs. 209/2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall’art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. 209/2005.
Detto principio oramai divenuto consolidato ha appalesato l’infondatezza dei precedenti orientamenti minoritari, manifestatisi soprattutto in seno alle Corti di merito, secondo cui sarebbe sussistita una sorta di immunità delle Imprese designate dal Fondo vittime rispetto all’azione di rivalsa esercitata dagli assicuratori che avessero risarcito i danneggiati ai sensi degli artt. 141 e 149 del d. lgs. n. 209/2005. Dette pronunce, pur riconoscendo la possibilità del terzo trasportato di agire direttamente nei confronti dell’Impresa designata dal F.G.V.S., escludevano il diritto di rivalsa da parte delle Compagnie Assicurative per due ordini di ragioni: secondo la prima, perché l’art. 141, IV comma. Cod. Ass., stabilendo la possibilità di esercizio della rivalsa nei confronti dell’’impresa di assicurazione’ del veicolo responsabile, ne escluderebbe l’ammissibilità laddove il mezzo responsabile non fosse assicurato e identificato; per la seconda, perché l’art. 283, V comma, Cod. Ass., prevedendo espressamente l’azione di regresso nei confronti di impresa di assicurazione in liquidazione coatta, non sarebbe estensibile all’ipotesi di veicolo non assicurato o non identificato.
Orientamenti, questi, superati in quanto è stato ritenuto contraddittorio ritenere che l’onere del risarcimento dei danni causati dai veicoli non assicurati o non identificati ricada sull’Impresa designata dal Fondo vittime nel caso che il singolo danneggiato scelga di esercitare l’azione diretta contro quest’ultimo e, al contrario, rimanga in carico dell’Assicuratore del vettore nel caso che il suo trasportato decida, invece, di valersi di quella prevista dall’art. 141 o dell’assicuratore del proprietario del veicolo assicurato, qualora quest’ultimo o il conducente del medesimo veicolo optino per quella di ”indennizzo diretto” prevista dall’art. 149 Cod. Ass.
di Avv. Linda Albertini – Associate presso Legalade STA A.R.L.
