Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente, come superarla in caso di sinistro con un pedone. Ipotesi in cui si può configurare una responsabilità concorsuale del pedone.
Ai sensi dell’art. 190 cc II comma: “ I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri.
Comma III: “É vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.”
La norma impone quindi al pedone di tenere una condotta volta a garantire la sua sicurezza e ad evitare che il pedone stesso intralci il regolare traffico stradale.
La norma suindicata deve essere letta unitamente all’art. 2054 cc ai sensi del quale chi guida un veicolo deve risarcire il danno prodotto a persone o cose a meno che non riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Per giurisprudenza costante quindi in caso di investimento pedonale la responsabilità dell’accaduto deve attribuirsi al conducente della vettura e, di conseguenza, è proprio sul conducente che grava l’onere di dimostrare che la condotta del pedone è stata tanto imprevista e tanto anormale che il conducente non ha potuto prevederla utilizzando la normale diligenza.
Il caso giunto alla cognizione dei giudici di legittimità riguarda un automobilista che in I grado è stato condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da un pedone.
Più precisamente, la vettura, spostandosi dalla corsia laterale a quella centrale della carreggiata non si era avveduto del soggetto che stava percorrendo l’attraversamento pedonale. I Giudici di Primo Grado (Tribunale di Roma) attribuivano la responsabilità esclusiva in capo al conducente in quanto, dall’istruttoria svolta, era emerso che lo stesso aveva effettuato una manovra di cambio di corsia in modo frettoloso e repentino e in un punto non a ciò adibito, manovra che non gli aveva consentito di accorgersi della presenza del pedone. Quest’ultimo, viceversa, stava completando l’attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali con il semaforo verde.
L’automobilista impugnava la sentenza di I grado in punto responsabilità esclusiva.
In particolare, sosteneva che il pedone, prima di attraversare, avrebbe dovuto controllare con estrema diligenza il sopraggiungere di eventuali veicoli soprattutto perché stava attraversando con il semaforo rosso. La Corte d’Appello riconosceva dunque una responsabilità concorsuale in capo al conducente ed al pedone.
I giudici di legittimità venivano quindi chiamati a pronunciarsi sull’oggetto della prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di responsabilità in capo al conducente (art. 2054 I comma cc) nonché sui rapporti intercorrenti tra tale norma e l’art. 1227 I comma cc ai sensi del quale: “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.”
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21761/2025 conferma quindi che, in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo può superare la presunzione di responsabilità esclusiva dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto e che il pedone abbia tenuto una condotta anormale ed imprevedibile tale da impedire al conducente di porre in essere manovre adeguate per evitare il danno.
Spetta quindi al giudice di merito valutare caso per caso la configurabilità di una colpa in capo al pedone e, se presente, ridurre progressivamente quella a carico del conducente che, si ricorda è presunta al 100%.
di Avv. Camilla Waldner – Associate presso Legalade STA A.R.L.