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22 Gennaio, 2026

Verso chi può essere promossa la rivalsa dell’assicuratore RCA?

Profili di legittimazione passiva e qualifica di "assicurato": tra garanzia e responsabilità. Cassazione civile sez. III, 28/04/2025, Ordinanza n.11172

La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sulla legittimazione passiva dell’azione di rivalsa promossa dall’assicuratore RCA, ribadendo l’infondatezza degli orientamenti minoritari che escludevano “il conducente” dai soggetti passivi della domanda, poiché estraneo al rapporto assicurativo.

Nel caso analizzato dalla Corte – Il conducente di un veicolo, perdendo il controllo, usciva dalla carreggiata stradale determinando il decesso della terza trasportata; gli eredi agivano in giudizio nei confronti dell’assicurazione al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale.

La compagnia assicurativa, costituitasi, esercitava il diritto di rivalsa, ex art. 144 cod. ass., nei confronti del conducente (ancorché non proprietario) che veniva tuttavia rigettata sia in primo che in secondo grado; proponeva perciò ricorso per cassazione ribadendo la legittimità della richiesta avanzata verso il conducente.

Ebbene, ritenendo fondato il ricorso, i Giudici di Legittimità chiarivano con argomentazioni sistematiche il concetto di “assicurato” nei cui confronti l’ente assicurativo può esercitare la rivalsa.

Ed infatti “L’assicurazione di responsabilità civile rientra nel ramo danni, e nell’assicurazione contro i danni l’assicurato è il titolare dell’interesse esposto al rischio (art. 1904 c.c.).

Sicché “il rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, c.c.), sul proprietario, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, terzo comma, c.c.) e infine sull’utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.). E, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità ‘di cui all’art. 2054 c.c. (così l’art. 122 cod. ass.), deve concludersi che, in mancanza di norme che consentano patti in deroga (ad es., l’art. 15 della Sezione II dell’Allegato al D.M. 11 marzo 2020 n. 54, che consente la clausola c.d. ‘di guida esclusiva’), tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli “assicurati”, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario”.

Ragion per la quale tutti coloro che possono beneficiare della garanzia assicurativa sono, in caso di sinistro, esposti all’azione di rivalsa dell’impresa allorquando ne ricorrano i presupposti.

La Corte, dando continuità all’orientamento maggioritario, applicava nel caso di specie il principio di diritto già enunciato con l’ordinanza n. 4756 del 22/02/2024 secondo cui: “L’assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all’art. 144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di ‘assicurato’ ai sensi dell’art. 1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza“, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Appello di Bologna.

L’ordinanza in commento parrebbe sgomberare il campo da incertezze e sopire così gli orientamenti minoritari: ampliando i destinatari dell’azione recuperatoria esperibile dalle compagnie assicurative.

di Avv. Caroline Adeola Adebajo – Associate presso Legalade STA A.R.L.