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18 Dicembre, 2025

Il risarcimento delle spese mediche effettuate presso strutture private

Cass. Civ. sez. III, 3 novembre 2025, n. 29054

Il caso: un soggetto rimasto gravemente danneggiato a seguito di un incidente avvenuto durante un incontro di pallacanestro agiva in giudizio per chiedere il ristoro delle lesioni subite e delle spese mediche sostenute.

La Cass. Civ. sez. III, 3 novembre 2025, n. 29054 in tema di risarcibilità dei costi sostenuti dal danneggiato presso strutture private, per spese mediche presenti e future, ha stabilito che

«in base ai principi generali che regolano la responsabilità risarcitoria, i costi per le spese mediche sostenuti e da sostenersi per i trattamenti delle patologie causate da un illecito [devono] essere integralmente risarciti, pur se effettuati presso strutture private, anche estere, purché si tratti di trattamenti necessari o, quanto meno, utili, e purché la scelta di rivolgersi a strutture private anziché a strutture pubbliche o convenzionate, con i relativi maggiori costi, sia ragionevolmente giustificata dalle circostanze del caso concreto».

La scelta di rivolgersi a strutture private non costituisce, di per sé, una violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. che impone al creditore di non aggravare il danno con colpa: di regola, tutte le spese che il danneggiato dimostri di avere sostenuto per trattamenti necessari o anche solo utili per la cura della patologia causata dall’illecito, anche presso strutture private, sono risarcibili. Lo stesso dicasi per le spese future da sostenersi.

Per escluderne il risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., occorre sempre una eccezione di parte e la rigorosa prova che dette spese sarebbero state evitabili con l’ordinaria diligenza, ricorrendo, con equivalente efficacia sul piano sanitario e senza rilevanti maggiori difficoltà di accesso, a strutture pubbliche o convenzionate, gratuitamente o, comunque, con costi inferiori.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva escluso la risarcibilità dei maggiori costi sostenuti per effettuare trattamenti sanitari presso strutture private estere, successivamente allo stabilizzarsi delle lesioni, posto che era stato accertato che detti trattamenti erano disponibili, con equivalente efficacia e possibilità di accesso, presso strutture pubbliche o convenzionate in località vicine alla residenza del danneggiato.

«Di conseguenza, è stata esclusa la risarcibilità dei maggiori costi sostenuti per effettuare altrove tali trattamenti, in particolare presso strutture private estere: la corte d’appello ha ritenuto che tale opzione non fosse giustificabile, né in relazione all’efficacia delle cure, né in relazione alla migliore logistica nella scelta della struttura cui rivolgersi e, pertanto, i predetti maggiori costi non potessero considerarsi conseguenza diretta dell’evento dannoso».

di Avv. Diletta Restani – Associate presso Legalade STA A.R.L.