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08 Ottobre, 2026

Sinistri stradali e compensatio: l’assegno INPS va detratto dal risarcimento del danno patrimoniale

Commento alla Sentenza della Cassazione civile sez. III - 17/05/2023, n. 13540

La sentenza della Cassazione del 17 maggio 2023, n. 13540 affronta il tema della detrazione, dal risarcimento dovuto al danneggiato, delle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS in conseguenza del medesimo fatto illecito. Si tratta di una questione assai rilevante sul piano pratico, perché incide direttamente sulla quantificazione del danno patrimoniale nei giudizi promossi contro il responsabile civile e la compagnia di assicurazione, specie nei casi di lesioni gravi o invalidanti.

Il caso

Nella pronuncia in commento, la Corte si è occupata, tra gli altri profili, della domanda della compagnia assicuratrice diretta a ottenere la detrazione dal risarcimento del valore capitale dell’assegno di invalidità erogato dall’INPS alla vittima del sinistro. La compagnia sosteneva che tali emolumenti, essendo causalmente collegati al fatto dannoso, dovessero essere considerati ai fini della c.d. compensatio lucri cum damno, così da evitare che il danneggiato cumulasse integralmente due attribuzioni economiche riferibili al medesimo pregiudizio.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte ha accolto tale impostazione, affermando che, in tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall’ammontare del risarcimento liquidato dal giudice deve essere detratto il valore capitale dell’assegno di invalidità erogato dall’INPS, in ragione della funzione indennitaria della prestazione e della possibilità per l’ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore.

In particolare, la Cassazione ha chiarito che rilevano due presupposti:

  • che il beneficio ricevuto dal danneggiato sia collegato causalmente al sinistro;
  • che esista un meccanismo idoneo a evitare che il responsabile civile resti definitivamente liberato, come accade appunto quando l’ente erogatore sia titolare del diritto di surroga.

La Corte osserva infatti che, ove tali condizioni ricorrano, consentire al danneggiato di cumulare integralmente prestazione previdenziale e risarcimento significherebbe esporre l’assicuratore del responsabile civile a un doppio pagamento per la stessa voce di danno.

Tale principio assume particolare importanza nel settore della RC auto, perché la quantificazione del danno risarcibile non può prescindere dalla verifica delle utilità economiche che il danneggiato abbia percepito in conseguenza dello stesso fatto lesivo.

Non ogni erogazione ricevuta dalla vittima comporta automaticamente una riduzione del risarcimento; tuttavia, quando la prestazione assolve a una funzione indennitaria e il relativo importo è recuperabile dall’ente mediante surrogazione, la detrazione diventa coerente con la funzione del risarcimento, che è quella di reintegrare il danno, non di procurare un arricchimento.

Il collegamento con il sistema del risarcimento da circolazione

La pronuncia si inserisce in modo armonico nel sistema del risarcimento da circolazione stradale. Anche nei casi in cui il danneggiato agisca direttamente contro l’assicuratore, come avviene ad esempio per il terzo trasportato ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni private, il danno resta infatti soggetto alle regole generali sulla sua effettiva consistenza e sulla sua liquidazione (DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 / – / Art. 141.).

L’art. 141 cod. ass. prevede che, salvo il caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato sia risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale egli era a bordo, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 / – / Art. 141.). Tuttavia, ciò riguarda il titolo dell’azione e il meccanismo di tutela rafforzata del danneggiato, non esclude certo che il danno debba essere liquidato nella sua misura reale, tenendo conto delle poste eventualmente detraibili.

In conclusione, la sentenza n. 13540/2023 si segnala come particolarmente interessante perché ribadisce, in materia di sinistri stradali, un principio destinato ad avere impatto immediato nella prassi liquidativa e nel contenzioso assicurativo: il risarcimento del danno patrimoniale non può cumularsi integralmente con le prestazioni previdenziali aventi funzione indennitaria, quando l’ente erogatore sia titolare del diritto di surroga.

In definitiva, la pronuncia conferma che, anche nel sistema della responsabilità civile automobilistica, il risarcimento deve restare ancorato alla sua funzione propria: ristorare il pregiudizio effettivo, senza trasformarsi in una duplicazione di benefici economici collegati al medesimo evento dannoso.

di Avv. Veronica Bettoncelli – Associate presso Legalade STA A.R.L.