Nella fattispecie in cui il danneggiato sia trasportato su un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa ed il responsabile del sinistro identificato ma non ancora escusso, potrà il trasportato espletare azione diretta, ex art. 141 D.Lgs.209/2025, contro l’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada?
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, attraverso l’impresa designata, interviene come garante residuale nei casi tassativamente individuati dall’art. 283 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) ovvero nei casi di veicoli non identificati o non assicurati, nell’ipotesi in cui l’impresa assicuratrice sia insolvente o il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario. Di contro, l’azione diretta del terzo trasportato, ex art. 141 del Codice delle assicurazioni private, presuppone la copertura assicurativa del veicolo del vettore.
Con l’ordinanza n. 27481 del 15 ottobre 2025, la Terza sezione civile della Cassazione offre sul punto un chiarimento significativo confermando la natura sussidiaria dell’intervento del Fondo e non sostitutiva dell’assicuratore o del responsabile civile.
Il caso: Il conducente proprietario di un’auto privo di copertura assicurativa, durante la circolazione con il mezzo, invade la corsia opposta di marcia collidendo con un’altra auto coperta regolarmente da assicurazione. Nello scontro, perdono la vita il conducente del veicolo non assicurato e una delle passeggere, mentre un’altra trasportata riporta lesioni.
I familiari sopravvissuti – la vedova-madre ferita e i due figli del conducente deceduto – citavano in giudizio l’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per ottenere il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di primo grado respingeva la domanda ritenendo non indennizzabile la pretesa per il rischio connesso al sovrannumero di passeggeri. La Corte d’Appello di Bari, invece, accoglie l’appello incidentale della compagnia assicuratrice e rigetta le domande per un motivo diverso: l’estinzione dell’obbligazione per confusione ai sensi dell’art. 1253 c.c., considerando che nelle medesime persone si concentravano le qualità di creditori del risarcimento e di debitori (quali eredi del responsabile).
Avverso tale sentenza di gravame, i familiari proponevano ricorso per cassazione. Resistevano con controricorso l’impresa designata dal FGVS.
Conclusioni: Gli Ermellini, trattando i motivi di impugnazione congiuntamente perché strettamente connessi e dichiarati inammissibili per difetto di interesse, spiegano come i ricorrenti, abbiano omesso di impugnare l’alternativa ed autonoma ratio decidendi, da sola sufficiente a sorreggere la statuizione di rigetto della domanda adottata dalla Corte di Appello di Bari. Il giudice di secondo grado, infatti, dopo aver ritenuto l’obbligazione risarcitoria estinta per confusione, ha aggiunto, richiamando un proprio precedente sul punto, che peraltro “Il terzo trasportato su veicolo non assicurato coinvolto in un sinistro stradale non può esercitare l’azione diretta di cui all’art. 141 D.Lgs. 209/2005 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS), atteso che tale impresa non può considerarsi impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo“. Tale argomentazione, avente valenza assorbente, non è stata contrastata con il ricorso, rendendo irrilevanti le altre doglianze. Il presupposto necessario per esperire l’azione ex art. 141 CdA è che il veicolo del vettore sul quale il terzo era trasportato sia provvisto di copertura assicurativa.
In camera di Consiglio la Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 aprile 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido delle spese del giudizio di cassazione.
di Avv. Maria Stella Pagnotta – Associate presso Legalade STA A.R.L.
