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09 Luglio, 2025

Risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa: anche il lavoratore già occupato ha diritto al ristoro

Commento alla sentenza della Cassazione Civile n. 11320 del 29.04.2025

Con la sentenza n. 11320/2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta nuovamente la questione della risarcibilità del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa in ambito di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, rafforzando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui tale voce di danno può riguardare anche soggetti occupati al momento del fatto.

La Corte, nel cassare con rinvio la sentenza d’appello, ha stabilito che “il danno patrimoniale futuro da riduzione della capacità lavorativa specifica è risarcibile anche in presenza di una attuale occupazione, ove vi sia prova che l’invalidità permanente incida negativamente sulla capacità reddituale potenziale del soggetto”. Tale affermazione si inserisce nel solco interpretativo dell’art. 2043 c.c., letto in combinato disposto con l’art. 1223 c.c., che impone il ristoro integrale del danno ingiusto.

Il caso riguardava un lavoratore dipendente, vittima di un sinistro, che aveva riportato postumi invalidanti permanenti. Il giudice di merito aveva escluso la risarcibilità del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa, ritenendo che l’attuale occupazione escludesse il pregiudizio economico.

La Cassazione ha smentito tale impostazione, ribadendo che “la presenza di un’attività lavorativa attuale non è di per sé ostativa alla risarcibilità del danno patrimoniale, purché risulti che la menomazione incida, in modo apprezzabile, sulla capacità di produrre reddito in futuro.” Ciò è in linea con un orientamento consolidato, secondo cui il danno patrimoniale derivante da invalidità permanente deve essere valutato in relazione alla capacità lavorativa specifica e residua, e non genericamente alla condizione occupazionale attuale.

La pronuncia ha evidenziato come l’onere probatorio gravi sul danneggiato, il quale deve “allegare e provare, anche a mezzo di presunzioni, la concreta incidenza della menomazione sulla sua specifica attività lavorativa e sulle sue aspettative reddituali”. In particolare, si richiede l’apporto di elementi oggettivi, quali consulenze medico-legali, dati reddituali, età lavorativa residua, e parametri socio-economici coerenti.

La sentenza ha quindi rinviato alla Corte d’Appello, la quale dovrà riesaminare il materiale probatorio prodotto “valutando con adeguata motivazione la compatibilità tra l’attività svolta e la menomazione subita, e la possibilità che, in assenza del sinistro, la vittima avrebbe potuto ottenere una progressione reddituale più favorevole”.

Dal punto di vista sistemico, la decisione evidenzia l’esigenza di liquidazioni del danno che non si esauriscano nell’automatismo tabellare, ma che tengano conto della singolarità del caso concreto. Per gli operatori del settore assicurativo, la pronuncia impone un’attenzione specifica all’aspetto probatorio e alla personalizzazione delle valutazioni.

In conclusione, la Cass. n. 11320/2025 conferma l’approccio rigoroso ma equitativo della Corte in materia di responsabilità extracontrattuale da sinistro stradale, valorizzando la prova del danno patrimoniale futuro anche in presenza di occupazione attuale, all’insegna di un principio di effettività risarcitoria e coerenza sistematica.

 

di Avv. Camilla Lazzaroni – Associate presso Legalade STA A.R.L.