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03 Dicembre, 2025

Sinistri stradali e obbligazioni solidali: la Cassazione ridisegna i confini dell’eccezione di prescrizione

In tema di obbligazioni solidali derivanti da sinistro stradale, la prescrizione eccepita dall’impresa assicuratrice ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli eredi obbligati in solido, salvo che questi vi rinuncino espressamente o restino inerti nel corso del giudizio.

Il caso: la vicenda esaminata riguarda un sinistro stradale in cui uno dei conducenti dei veicoli coinvolti era deceduto e il terzo trasportato sul suo veicolo aveva riportato lesioni. Il passeggero agiva quindi in giudizio per il risarcimento del danno nei confronti degli eredi del conducente defunto e della relativa impresa assicuratrice del veicolo.

Il danneggiato deduceva a sostegno della propria pretesa che, all’esito del giudizio penale, era stato accertato che l’incidente si era verificato per colpa, in misura maggioritaria, imputabile al conducente del veicolo sul quale egli viaggiava. L’impresa assicurativa del veicolo del defunto, chiamata in manleva dagli eredi, eccepiva la prescrizione biennale del diritto del trasportato.

Con sentenza del 6 febbraio 2020, il Tribunale civile di Paola (CS), in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla Compagnia assicurativa, dichiarava l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lesioni.

Tale pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, la quale condannava uno solo dei coeredi al pagamento, in proporzione della sua quota ereditaria, del danno in favore terzo trasportato, ritenendo che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’impresa assicuratrice non avesse effetto nei suoi confronti in quanto questi, costituendosi in giudizio, nulla aveva eccepito sul punto. Quest’ultimo aveva dunque sostanzialmente rinunciato alla tutela del termine, perché non tempestivamente eccepita in sede di merito.

La Cassazione, con recente sentenza n. 8837 del 3 aprile 2025, investita della questione, ha chiarito che “in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente“, ribadendo tuttavia che l’automatismo della estensione degli effetti favorevoli dell’eccezione di prescrizione trova una preclusione per il caso in cui il coobbligato “abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta” (sul punto, anche Cass. n. 31071 del 28/11/2019).

Secondo tale orientamento, la Corte d’Appello di Catanzaro ha correttamente qualificato la condotta del coerede quale manifestazione tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio, rinunciando agli effetti favorevoli dell’eccezione sollevata dalla Compagnia assicurativa.

Nella medesima occasione, la Corte ha inoltre chiarito che in caso di sinistro con morte del responsabile civile, l’obbligazione civile degli eredi conserva la natura di obbligazione da circolazione stradale, assoggettata al termine biennale da conteggiarsi dalla data del sinistro, non operando l’estensione della prescrizione civilistica prevista dall’art. 2947 c.c. in presenza di reato. Ciò in quanto la morte del reo estingue ipso facto il reato imputabile al defunto.

Nella pronuncia in esame, gli Ermellini sono giunti ad affermare che, nelle obbligazioni solidali da illecito stradale, l’eccezione di prescrizione sollevata da uno dei coobbligati (nel caso di specie, dall’impresa assicuratrice), libera gli altri, salvo chi volontariamente vi rinunci o resti inerte.

Con tale rigorosa interpretazione, la Corte di Cassazione premia la diligenza di chi eccepisce tempestivamente, penalizzando l’inerzia processuale.

 

di Avv. Valentina Conti – Associate presso Legalade STA A.R.L.