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22 Novembre, 2023

Condizione di proponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del codice delle Ass. Private

La proponibilità della domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale è condizionata non già solo dall’invio della richiesta di risarcimento danni e dal rispetto dello spatium deliberandi concesso dalla legge all’assicuratore, come previsto dall’art. 145 C.d.a., ma anche dall’adempimento degli obblighi di “collaborazione” imposti all’assicurato dall’art. 148 C.d.a., in quanto funzionali a consentire all’assicuratore di formulare una “congrua offerta”, idonea ad evitare la lite giudiziaria e, dunque, a soddisfare la finalità deflattiva perseguita dal legislatore.

Il caso: la signora X viaggiava come trasportata sul veicolo Y tamponato dal veicolo W. A seguito del sinistro, riportava lesioni personali per le quali avanzava una richiesta generica di risarcimento danni, rigettata nella fase stragiudiziale in assenza di trasmissione della documentazione attestante l’avvenuta guarigione con o senza postumi, necessaria per l’istruzione del sinistro.

La signora adiva pertanto l’Ufficio giudiziario competente per la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro. Costituitasi in giudizio, la società assicurativa eccepiva l’improponibilità e l’improcedibilità della domanda azionata ai sensi degli artt. 145 e 148 del Dlgs del 07.09.2005 n. 209, innovativi rispetto alla previdente normativa, trovandosi nell’impossibilità di poter accertare le lesioni avanzate.

In particolare, mentre sotto la vigenza della norma dell’art.22 L.990/69 la messa in mora ben poteva esser priva delle modalità dell’evento, della descrizione analitica dei danni e dell’indicazione della somma richiesta, limitandosi a far riferimento esclusivamente ad un sinistro con l’indicazione degli estremi del veicolo danneggiante, con l’art. 5 L.57/01 successivamente reiterato nell’art 148 del menzionato D.Lgv è stata introdotta una normativa senza dubbio più stringente, richiedendosi obbligatoriamente che in essa siano indicati determinati dati (età, attività e reddito del danneggiato, entità delle lesioni patite, attestazione medica attestante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti nonché espressa dichiarazione ai sensi dell’art.142 D.Lgs 209/5).

Tutto ciò con la conseguenza che la mancanza di tali dati determina la improponibilità della domanda rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, come stabilito nella fattispecie de quo dall’On. Le Giudicante adito, il quale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ha provveduto a dichiarare improponibile la domanda (sent. n. 1413/2023 pubb. in data 18/08/2023 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA)

Conforme a quanto esposto, si segnalano le ultime pronunce di cui si è destinatari, ex multis: sent. n. 38919/2023 pubb. il 23/10/2023 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI; Tribunale di Roma, XII sez. in funzione di Giudice di Appello, sent. 1757/2023; Giudice di Pace di Barra in persona dell’Avv. Massimo Ruscillo sent. n.328/2023; Giudice di Pace di Marano di Napoli, Dr. Pasquale Casillo, sent. n. 6080/2022; Giudice di Pace di Alatri, sent. n.41/2022.

Di Maria Stella Pagnotta, Associate presso Legalade