Il caso: il conducente di un veicolo lamentava di avere subito delle lesioni in un sinistro stradale e conveniva in giudizio la Compagnia del veicolo da lui condotto, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., chiedendo la condanna della stessa al risarcimento, tra gli altri, del danno patrimoniale da lucro cessante.
Il Tribunale di Milano, con sentenza d.d. 24 aprile 2024, n. 4505 ha dichiarato improponibile la domanda del danno patrimoniale da lucro cessante formulata con la procedura dell‘indennizzo diretto di cui all’art. 149 cod. ass..
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per asserita impossibilità di lavorare nei mesi successivi al sinistro, è radicalmente improponibile per estraneità alle voci di danno risarcibili, in via diretta, dall’assicuratore del veicolo vettore ai sensi dell’art. 149 cod. ass..
L’art. 149 cod. ass. prevede la risarcibilità da parte dell’assicuratore del veicolo dei danni materiali al mezzo, dei danni alle cose trasportate e del danno alla persona subito dal conducente non responsabile, ove contenuto nel limite previsto dall’art. 139 cod. ass..
L’espresso riferimento all’articolo 139 implica che per danno alla persona deve considerarsi il danno alla salute di natura prettamente non patrimoniale, nonché il danno patrimoniale strettamente connesso alla lesione della salute (spese mediche).
Non possono ricomprendersi altre voci di danno patrimoniale, quali ad esempio il danno patrimoniale da compromissione della capacità lavorativa e, dunque, il danno da mancato guadagno per impossibilità di lavorare nel periodo di tempo successivo al sinistro.
Il Tribunale afferma infatti che “tale voce di danno riveste una sua autonomia e rilevanza e che non può includersi nel “danno alla persona” strettamente inteso, considerato altresì che il legislatore, nel prevedere la risarcibilità ad opera dell’assicuratore del veicolo vettore del “danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’art. 139”, ha voluto evidentemente riferirsi al solo danno previsto dall’art. 139 cod. ass., cioè il “danno biologico per lesioni di lieve entità”.
Sul punto si era già espressa la Cassazione con sentenza 27057/2021 affermando che l’art. 149 cod. ass. ha introdotto una speciale procedura per semplificare la liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati “esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone”.
Nello stesso senso la Cassazione con sentenza 21896/2017 afferma che l’azione ex art. 149 cod. ass. è soggetta alla medesima disciplina (anche processuale, ad esempio in punto litisconsorzio necessario) dell’azione ordinaria ex art. 144, ma nei limiti delle voci di danno espressamente previste dalla legge.
La procedura di risarcimento diretto del danno, infatti, è finalizzata ad assicurare una maggiore rapidità di tutela proprio nei casi di “modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta” (Cass. 21896/2017) e per voci di danno agevolmente accertabili, sicché appare coerente l’esclusione di voci di danno di valore incerto e potenzialmente anche molto elevato nonché spesso bisognose di un accertamento istruttorio complesso.
Pertanto, il danno patrimoniale da lucro cessante per impossibilità di lavorare costituisce una voce di danno del tutto autonoma rispetto al danno alla persona richiamato dall’art. 149 d.lgs. 209/2005 e, come tale, non azionabile con la procedura di risarcimento diretto.
di Avv. Diletta Restani – Associate presso Legalade STA A.R.L.
