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29 Maggio, 2024

I terzi trasportati sono sempre incapaci di testimoniare?

Commento alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione sez. VI in data 15.11.2022 n. 33536

Ai sensi dell’art. 246 cpc: “non possono essere ammessi come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.

La ratio della norma è patentemente quella di evitare che la funzione di teste venga assunta da un soggetto che potrebbe avere un interesse giuridico nella causa e rendere, pertanto, dichiarazioni poco corrispondenti alla realtà.

Sulla base di tale ratio, il Tribunale di Roma con sentenza n. 8667/2021 escludeva la prova testimoniale di un soggetto autotrasportato sul veicolo autore del danno a priori, in quanto portatore di un interesse alla partecipazione in giudizio. Il Giudice di primo grado null’altro indicava circa la natura di tale interesse. La sola circostanza che il terzo potesse essere legittimato ad agire in giudizio nei confronti del conducente del veicolo sul quale viaggiava quale terzo trasportato escludeva, di per sé, la sua capacità di testimoniare.

La sentenza così emessa veniva appellata e tra i motivi dell’impugnazione vi era proprio una errata applicazione dell’art. 246 cpc. Il Giudice di secondo grado si limitava a confermare gli assunti del Giudice di prime cure, confermando una aprioristica incapacità del terzo trasportato di rendere testimonianza nel giudizio instaurato dal proprietario della vettura sulla quale viaggiava ovvero instaurato contro quest’ultimo.

La suddetta sentenza veniva quindi portata all’attenzione della Corte di legittimità, la quale forniva alcune precisazioni in ordine alla capacità di testimoniare del terzo trasportato. In particolare, due le affermazioni meritevoli di attenzione:

“L’incapacità del terzo a rendere testimonianza perché portatore di un interesse che potrebbe legittimarlo a partecipare alla causa, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., non può essere desunta da una valutazione aprioristica e per categorie di soggetti e neppure da una prognosi riguardante la sua attendibilità.”

Con tale pronuncia, i giudici di legittimità chiariscono che l’attendibilità di un teste deve sempre essere giudicata ex post. L’esclusione di tali testi non può essere generale ed aprioristica, in quanto il discrimen tra il terzo trasportato ammesso come teste ed il terzo trasportato escluso può basarsi esclusivamente sulla circostanza che questo sia o meno portatore di un interesse giuridico nella causa.

Di fatto, quindi, il solo terzo trasportato che abbia riportato lesioni o danni a seguito del sinistro che ha visto coinvolto il veicolo sul quale viaggiava è incapace a testimoniare, in quanto portatore di un interesse che lo legittimerebbe ad essere parte in causa. Viceversa, il terzo trasportato uscito indenne da un sinistro che ha visto coinvolto solo cose a lui non appartenenti non ha alcun interesse tutelabile, se non un interesse di fatto non di certo sufficiente a fondare la legittimazione ad agire in giudizio.

In conclusione, i giudici di legittimità escludono la capacità di testimoniare del terzo trasportato quando è leso e pertanto ha titolo ad entrare nel giudizio. Viceversa, il terzo non leso non ha alcun interesse a partecipare al giudizio instaurato per il ristoro dei danni riportati dal veicolo sul quale viaggiava e, come tale, è capace di testimoniare ai sensi dell’art. 246 cpc. Quest’ultimo renderà semmai una dichiarazione di favore della cui genuinità si potrà dubitare. In tale caso, tuttavia, ad essere messa in discussione sarà l’attendibilità del teste non la sua capacità.

Avv. Camilla Giulia Waldner – Associate presso Legalade STA A.R.L.