Ai congiunti della persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale spetta il risarcimento del danno non patrimoniale per le sofferenze da loro sofferte, in conseguenza della morte del proprio congiunto. In particolare, il danno non patrimoniale iure proprio è ritenuto risarcibile sia come danno biologico di tipo psichico sia come danno morale e da perdita del rapporto parentale. Tuttavia, tale pregiudizio comporta non poche problematiche di ordine giuridico, atteso che, anche nei casi in cui la lesione riguardi i familiari più stretti, la sussistenza del danno non è in re ipsa per il mero fatto del decesso del parente.
Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 09.02.2023 n. 4054, nell’affrontare la questione giuridica, ha escluso la risarcibilità del danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima laddove la medesima, quale conducente del veicolo, sia stata unica responsabile del proprio decesso, giacché tale danno presuppone, a monte, l’esistenza di un illecito posto in essere da un soggetto terzo a danno di un’altra persona legata alla vittima da un rapporto di natura familiare ed affettiva e non dunque da una condotta della stessa deceduta.
Il caso vedeva coinvolta la conducente di un veicolo con a bordo il figlio minore che, dopo aver arrestato l’autovettura nel cortile di un asilo, scendeva dall’auto ma, a causa della pendenza della strada, il veicolo retrocedeva e schiacciava la conducente contro il cancello; nell’evento la conducente perdeva la vita per cui il figlio della vittima agiva in giudizio nei confronti dell’impresa assicurativa del veicolo per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti iure proprio.
Il giudizio è giunto al vaglio della Corte di legittimità che, nell’accogliere il ricorso promosso dall’impresa assicurativa, ha cassato l’impugnata sentenza ed ha rigettato integralmente la domanda di risarcimento promossa dal congiunto della vittima sulla base delle seguenti ragioni giuridiche.
In primis, gli Ermellini hanno ritenuto che i principi cardine della materia assicurativa poggiano sulla responsabilità e non prospettano un risarcimento per i danni subìti da chi sia stato unico responsabile del sinistro stradale. D’altra parte, in forza dell’art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, per quanto concerne i danni alla persona, il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo e non risulta essere soggetto beneficiario del contratto di assicurazione obbligatoria. Pertanto, il congiunto della vittima – quale unica responsabile del proprio decesso – non ha diritto al risarcimento del danno parentale patito iure proprio.
In conclusione, la decisione adottata appare condivisibile ed in linea con quanto statuito per l’ipotesi di concorso colposo della vittima, per il quale si richiama uno dei più noti precedenti giurisprudenziali: “il risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti della persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale all’evento dannoso ascrivibile al comportamento colposo della vittima” (v. Cass. Civ. Sez. III, sentenza 17 febbraio 2017, n. 4208).
Di Monica Paciolla – Associate presso Legalade STA A.R.L.