In tema di circolazione stradale, l’art. 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 prevede una speciale forma di tutela a favore del soggetto che sia terzo trasportato su un mezzo a motore.
In aggiunta all’ordinario rimedio generale ex art. 2054 c.c. – che contempla l’azione nei confronti dell’impresa assicurativa del mezzo danneggiante – al terzo trasportato è consentito agire nei confronti della Compagnia Assicurativa del veicolo a bordo del quale si trovava a viaggiare, a prescindere dal fatto che lo stesso abbia o meno causato il sinistro.
La Corte di Cassazione è stata interrogata in numerose occasioni poiché non è esplicitato se la norma sia applicabile o meno anche in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata.
All’interno della Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione si è formato un acceso contrasto sul punto.
Un primo orientamento – affermato da Cass. n. 16477/2017 – privilegia un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma e prescinde dalla presenza o meno di un ulteriore veicolo per l’esercizio dell’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore.
Il secondo orientamento – espresso da Cass. n. 25033/2019 e da Cass. n. 17963/2021 – ritiene che il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l’operatività della norma.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022 che, ponendo fine al contrasto, hanno sancito l’applicabilità dell’art. 141 cod. ass. soltanto quando i danni lamentati dal terzo trasportato derivino da un sinistro che veda coinvolti almeno due veicoli.
Le Sezioni Unite Civili, nello specifico, hanno affermato che “l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.”
Tale tutela presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi.
Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, al trasportato danneggiato compete esclusivamente l’azione diretta prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
Di Camilla Lazzaroni – Associate presso Legalade