Il sistema delineato dall’art. 141 CdA presuppone che in un sinistro stradale siano coinvolti almeno due veicoli. Quindi, viene chiarito se l’azione diretta può essere esercitata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovi un passeggero danneggiato.
In precedenza, la Suprema Corte (Cass civile, sez. III, 05/07/2017, n.16477) aveva affermato un principio di diritto condiviso: “La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 CdA, anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.
Ciò che tuttavia aveva generato confusione, e quindi interpretazioni contrastanti, era un obiter dictum in cui si affermava che “A ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura, la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo”.
Proprio sulla base di quanto appena riferito, si sarebbe creato un orientamento secondo il quale non sarebbe necessario il coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro. Successivamente, però, sempre la terza Sezione (08/10/2019, n.25033 più di recente, e 23/06/2021, n.17963), ha sancito che il trasportato non può esperire l’azione diretta ex art. 141 se nel sinistro non è coinvolto almeno un altro veicolo, ritenendo che “il presupposto per l’operatività dell’art. 141 del codice delle assicurazioni private relativo al risarcimento del terzo trasportato consiste in un sinistro, anche in assenza di scontro, che coinvolga più (e, quindi, almeno due) veicoli”.
In realtà, secondo le SS UU, le pronunce citate non rappresentano un contrasto interpretativo in senso stretto, anche perché la stessa Cassazione del 2017, che aveva aperto ad interpretazioni diverse, null’altro sostiene se non che per l’applicazione dell’art 141 debbano esserci almeno due veicoli coinvolti, perché la circostanza che “scolora” sullo sfondo non è che vi sia o meno un secondo veicolo, ma che questo sia assicurato in coerenza con il tenore del principio di diritto poi formulato.
Come per ogni norma, la corretta interpretazione da cui poi dipende la corretta applicazione dovrà essere dapprima desunta dalle parole stesse usate nel testo. Nel caso che ci occupa, il dato letterale fondamentale è costituito dall’espressione «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove l’utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l’ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l’ipotesi dell’incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo.
Oltre all’interpretazione letterale, si dovrà anche ricorrere a quella assiologico sistematica. Sulla base di quest’ultima, il principio da applicare è il corollario del nostro diritto civile, cardine della responsabilità civile, ovvero il principio del neminem laedere dell’art 2043 c.c. il quale prevede che il danno ingiusto sia provocato “ad altri” e onera del risarcimento l’autore del danno, inteso come soggetto necessariamente diverso dal danneggiato.
Inoltre, va ricordato che l’interpretazione sistematica dell’art. 141 si basa sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, e presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l’assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile).
In definitiva: l’azione diretta prevista dall’art. 141 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
Tuttavia, tale tutela rafforzata riconosciuta al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.
di Alessandra Iacopini – Associate presso Legalade S.T.A. a.r.l.