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07 Maggio, 2024

Via libera alle riparazioni antieconomiche?

Risarcimento del danno materiale riportato da veicoli coinvolti nei sinistri stradali tra esigenze risarcitorie del danneggiato e tutela dell’obbligato dagli eccessi liquidatori. Ordinanza n. 10686/2023 Cass. Civile sez. III del 20.04.2023.

La Cassazione torna a pronunciarsi su un argomento noto e dibattuto nell’ambito dell’infortunistica stradale: il criterio di liquidazione da adottare per il risarcimento del danno materiale, quando il costo della riparazione superi il valore commerciale del mezzo incidentato.

Il I comma dell’art. 2058 c.c. prescrive che il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica e quindi procedere alla riparazione del bene a spese del responsabile; al contrario il II comma del medesimo articolo dispone che il risarcimento per equivalente (pari alla somma corrispondente al valore commerciale del veicolo) si applica ove il ripristino in forma specifica risulti eccessivamente oneroso per il debitore.

Nel caso di specie, i ricorrenti adivano la Corte di Legittimità deducendo, tra le altre, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2058 c.c. da parte del Giudice dell’appello. Quest’ultimo, ritenendo onerose le riparazioni per il debitore, aveva adottato il risarcimento per equivalente, in luogo alla reintegrazione in forma specifica ammessa dal Giudice di prime cure, condannando i danneggiati alla restituzione delle somme ottenute in primo grado.
Gli Ermellini, nel ritenere fondato il motivo, cassano la sentenza ricordando in primis che la liquidazione in forma specifica e quella per equivalente si pongono rispettivamente in termini di regola ed eccezione, ragion per la quale è sempre preferibile la prima se possibile e non eccessivamente onerosa.
La pronuncia in commento pare spingersi anche oltre: non basta una semplice riparazione antieconomica per giustificare il risarcimento per equivalente, ma è necessaria una locupletazione del danneggiato. Il Giudice dovrà quindi orientarsi in tal senso solo quando le riparazioni comportino una sproporzione sensibile che determini un arricchimento ingiustificato, aumentando il valore del veicolo incidentato rispetto a quello ante sinistro.
Pertanto nel precisare “che la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull’entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione, gli Ermellini affermano che “… l’eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell’applicazione dell’art. 2058, comma 2. c.c.”

Più che un via libera alle riparazioni antieconomiche, l’ordinanza in commento parrebbe fornire un parametro concreto – quello della locupletazione – utile ad orientare la scelta tra i diversi criteri, alla luce di una interpretazione sistematica delle disposizioni codicistiche.
Tale orientamento non è indice di un favor nei confronti dei danneggiati ma esprime piuttosto un corretto bilanciamento delle esigenze sottese. Tiene conto tanto dei diritti dei soggetti lesi al ripristino della situazione ante sinistro, nel rispetto del più generale principio espresso dall’art. 2043 c.c., quanto della tutela delle compagnie assicurative spesso bersaglio di istanze risarcitorie eccessive e tese ad ottenere, sia dentro che fuori le aule di giustizia, proprio quell’indebito arricchimento stigmatizzato nella pronuncia in oggetto.

Avv. Caroline Adeola Adebajo – Associate presso Legalade STA A.R.L.